Commercio: vendita di liquidazione

Sono considerate vendite di liquidazione, quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole, poste in essere per la vendita di tutte o gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel rispettivo magazzino.


Chiunque intende effettuare una vendita del genere, deve darne comunicazione scritta al comune almeno 30 giorni prima della data d'inizio della vendita stessa.

Vendite di liquidazione possono avere una durata massima di 30 giorni e non possono essere effettuate nel mese di dicembre e nei 40 giorni antecedenti le vendite di fine stagione.

Qualsiasi forma di pubblicizzazione è consentita solo a partire dal secondo giorno feriale antecedente l'inizio della singola vendita.


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pressuposto

Vendite di liquidazione possono essere effettuate solo qualora il richiedente dimostri di dover vendere le proprie merci in conseguenza di una delle seguenti circostanze:

  • cessione, chiusura e trasferimento dell'azienda
  • ristrutturazione dell'azienda, esclusa l'ordinaria manutenzione, che comporti la chiusura dell'esercizio per almeno due settimane
  • gravi calamitá che hanno colpito l'azienda
  • giubileo aziendale (ogni 25° anno)



documentazione
  • comunicazione al comune (download)
  • dichiarazione sotto la propria responsabilità, attestante la veridicità di una delle sopracitate circostanze giustificanti la vendita di liquidazione (disponibile presso l'Ufficio licenze)
  • elenco delle merci poste in vendita distinte per settori merceologici, con l'indicazione della quantità, nonchè del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e la misura dei ribassi per le singole merci o per gruppi omogenei di merci poste in vendita











Competente

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